Un comune lombardo ha annullato in via di autotutela una procedura per “AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR NEL RICORSO DI UN OPERATORE ECONOMICO NELL'AMBITO DI UNA GARA DI APPALTO”  sulla base delle seguenti motivazioni:
«- per la scelta di procedere con il criterio del prezzo più basso, non compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice degli appalti (d. Lgs 50/2016 e s.m.i.), che il legislatore ha previsto solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale” ;
- in quanto l ‘importo a base del ribasso (€ 5.000) è significativamente inferiore a quello di cui al DM n. 55/2004;
- perché gli incarichi di difesa giudiziale esulano dalle procedure del Codice (art. 17), e possono essere attribuiti anche mediante affidamento diretto congruamente motivato a professionista adeguato per competenze, esperienza generale e specifica, attitudini professionali, alla miglior difesa».