La Corte di Cassazione penale esclude la possibilità di eseguire interventi soggetti a d.i.a. (ora s.c.i.a.) su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, chiarendo che non è applicabile il regime della d.i.a. a lavori edilizi che interessino detti manufatti, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, n. 30168 del 15 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb, al seguente indirizzo