Il TAR Palermo precisa che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c., ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, richiamato dall’art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016 n. 40, e conseguentemente, in assenza della costituzione dell’amministrazione intimata, dichiara inammissibile un ricorso notificato ad altro indirizzo p.e.c. non inserito in detto registro.

La sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, n. 1842 del 13 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.