Il TAR Milano, a fronte di una richiesta di risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione di un appalto di lavori, dopo aver ricordato che la struttura dell’illecito extracontrattuale della Pubblica Amministrazione non diverge dal modello generale delineato dall’articolo 2043 del Codice Civile (i cui elementi costitutivi sono l’elemento soggettivo, il nesso di causalità, il danno e l’ingiustizia del danno medesimo), precisa che, quanto al requisito soggettivo della colpa, ai fini del risarcimento, non è necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo là dove il risarcimento funga da strumento necessariamente sostitutivo della non più possibile tutela in forma specifica, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria, sulla base degli autonomi principi sviluppati nel tempo dalla Corte Europea.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1677 del 26 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.