Il Consiglio di Stato ritiene inammissibile il ricorso, con il quale  si censura la legittimità dell’operato dell’amministrazione nella valutazione delle offerte presentate e si contesta la posizione dei singoli concorrenti che precedono il ricorrente in graduatoria, non notificato a tutti concorrenti  la cui posizione è in contestazione; in questo caso, proprio perché il ricorrente intende conseguire l’aggiudicazione dell’affidamento in suo favore, il ricorso, pur unitariamente proposto, si articola in realtà di tante autonome domande quante sono i concorrenti che precedevano il ricorrente ed ognuna di queste parti era l’unico soggetto controinteressato al quale andava necessariamente notificato il ricorso; in altri termini, stante la scindibilità e l’autonomia delle domande introdotte col ricorso che riguardavano esclusivamente e singolarmente le imprese che precedevano il ricorrente, non può essere sufficiente a considerare validamente instaurato il rapporto processuale di primo grado la notifica dello stesso ad uno solo dei controinteressati (nel caso di specie l’aggiudicatario), atteso che trattasi in definitiva di più autonome domande cui corrispondevano diversi e distinti controinteressati.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2906 del 14 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.