Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in presenza di una pluridecennale assenza di flusso idrico e della tombinatura dell’alveo, ricostruiscono i limiti applicativi dell’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 e danno continuità argomentativa all’indirizzo giurisprudenziale (Cass., SS.UU., n. 1227/2004) secondo il quale solo l’attuale presenza di una massa d’acqua pubblica (o la verosimile ricostituzione della stessa per eventi naturali) rappresenta la condizione per affermarsi la perdurante operatività del divieto di costruire a meno di dieci meno dall’alveo.

La sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19066 del 28 settembre 2016 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione