Il Consiglio di Stato, pur riconfermando il fondamento del principio del divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta, precisa che:
  • la soluzione della questione teorica in esame non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, quanto piuttosto verificando l'eventuale correlazione tra l'elemento di valutazione contestato rispetto alla qualità dell'offerta, al fine di stabilire se vi sia diretta proporzionalità tra la grandezza del primo e la grandezza della seconda;
  • in particolare, solo i riferimenti all'impresa, e non quelli all'esperienza di singoli dipendenti o del team di lavoro, sono in contrasto con il principio;
  • siffatto approccio è quello che meglio assicura l’equilibrio tra le esigenze di garanzia di qualità ed efficienza proprie delle stazione appaltanti con quelle di protezione della concorrenza ed in particolare delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato;
  • il criterio è quello da ultimo prescelto dal legislatore che, all'art. 95, comma 6 lett e), del d.lgs. n. 50/2016, contempla fra i criteri di selezione utilizzabili, proprio “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto”.

La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3970 del 27 settembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.