Secondo il TAR Lazio, è inammissibile l’impugnativa di un parere reso dall’ANAC ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), del d.lgs. n. 163/2006.
Precisa, al riguardo, il TAR Lazio che:

  • tale norma prevede che l’Autorità, tra le altre funzioni, “… su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione …”;
  • atteso il richiamo al carattere non vincolante del parere in questione, il soggetto istituzionale cui il parere è indirizzato ben potrebbe discostarsi dal medesimo con determinazione congruamente motivata;
  • il parere emesso ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), del d.lgs. n. 163/2006 non ha natura provvedimentale e la sua concreta lesività si manifesta solo nell'ipotesi in cui sia trasposto o richiamato nell'atto conclusivo del procedimento che dispone in senso conforme, ma non prima;
  • l’incidenza di detto parere sulla fattispecie concreta può essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del provvedimento finale, con la conseguenza che può essere ritenuto semmai impugnabile unicamente al provvedimento finale che lo recepisce.

La sentenza della Sezione Prima del TAR Lazio n. 9759 del 15 settembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.