Il Consiglio di Stato chiarisce l’effettiva portata conformativa e applicativa del principio espresso dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza della Grande Sezione del 5 aprile 2016 (causa C-689/13), e afferma che l’esame del ricorso principale (a fronte della proposizione di un ricorso incidentale “escludente”) è doverosa, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l’accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale, tale dovendosi intendere anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento, mentre resta compatibile con il diritto europeo sull'effettività della tutela in subiecta materia una regola nazionale che impedisce l’esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non ricavi, con assoluta certezza, alcuna utilità (neanche in via mediata e strumentale).

La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3708 del 26 agosto 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.