Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 203 del 31 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, contenente misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

A una prima lettura dell’art. 7 del decreto legge n. 168 del 2016, queste sono le novità più salienti apportate alla disciplina del processo amministrativo telematico:

  • al processo amministrativo telematico viene estesa l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale: «Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia»;
  • a decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 1 dell’art. 25 c.p.a. (recante la disciplina del domicilio presso la segreteria del giudice in caso di mancata elezione nel comune ove ha sede l’Autorità Giudiziaria ove pende il ricorso) non si applica per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico; 
  • si è previsto che quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; la copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento; nel compimento dell'attestazione di conformità i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali;
  • a decorrere dal 1 gennaio 2017 è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito; il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine; agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo;
  • salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel d.p.c.m. 16 febbraio 2016 n. 40; sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati e le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario;
  • per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, può chiedere al presidente del TAR o della sezione staccata di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria;
  • le modifiche introdotte dall'art. 7 del d.l. n. 168 del 2016, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 168 del 2016; 
  • a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico; 
  • le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al c.p.a. non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007 n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); 
  • a decorrere dal 1° gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia;
  • è stato abrogato il comma 1 bis dell’art. 2 del d.l. 30 giugno 2016 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016 n. 161, ai sensi del quale: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».