Il TAR Marche ribadisce che l’omessa indicazione di una o più sentenze di condanna in sede di domanda di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica costituisce autonoma causa di esclusione, in quanto ciò impedisce in radice alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla valutazione dell’inerenza delle condanne con l’oggetto dell’appalto e, quindi, di verificare l’eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006; il TAR aderisce, poi, all'orientamento secondo il quale non è consentito sanare le carenze delle dichiarazioni “reticenti” con il c.d. soccorso istruttorio, perché nemmeno il diritto comunitario impone alle stazioni appaltanti di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, debbono portare all'esclusione dell’offerente.

La sentenza della Sezione Prima del TAR Marche n. 530 del 23 settembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.