Il TAR Lombardia, Milano, dopo aver precisato che l’infondatezza nel merito del ricorso esime il Giudice Amministrativo dalla disamina delle eccezioni di rito, ribadisce che il potere esercitato dall'amministrazione nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica è connotato da ampia discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato.

La sentenza della Terza Sezione del TAR Lombardia, Milano, 12 settembre 2016 n. 1639 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.