Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisano che la convenzione urbanistica volta a disciplinare, col concorso del proprietario dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, deve essere assimilata a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, in relazione al quale l’art.11, comma 5 della legge n. 241 del 1990 (vigente all’epoca dei fatti di causa e oggi sostanzialmente riprodotto nell’art. 133, comma 1, lettera a, punto 2 c.p.a) contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le liti riguardanti sia la formazione, sia la conclusione, sia l’esecuzione di tale accordo; giurisdizione che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione modificativo della convenzione originaria, intercorso tra il comune e la parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19914 del 5 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb