Il TAR Puglia, Lecce, precisa che:

  • in applicazione dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al segretario comunale sono affidati compiti di coordinamento dell'attività dei dirigenti e degli uffici cui questi ultimi sono preposti, nonché di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, senza che, però, detti dirigenti - cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria - assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario;
  • l'attribuzione al segretario comunale dei compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza;
  • la norma dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al terzo comma, affida invece ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e, segnatamente, rimette alla competenza dei dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo; nei comuni privi di dirigenti, detti compiti possono essere attribuiti, con provvedimento sindacale, ai responsabili degli uffici e servizi dell'ente, indipendentemente dalla qualifica da essi posseduta;
  • conseguentemente è illegittima la nota, a firma del segretario comunale, che impegna l’amministrazione verso l’esterno in quanto indica le ragioni della impossibilità di accogliere l’istanza presentata dal ricorrente per la stipula di un contratto di affitto di azienda.

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Prima Sezione, n. 1532 del 13 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.