Il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, aderisce all'orientamento (Consiglio di Stato, Terza Sezione, 18 luglio 2013 n. 3911) secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., la presentazione dell’istanza di fissazione d'udienza, entro il primo anno di pendenza del ricorso, è indispensabile per evitare la perenzione; conseguentemente, con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, gli “atti di procedura” diversi dall'istanza di fissazione d'udienza non sono idonei al fine di evitare l’estinzione del giudizio per perenzione.

L’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4176 del 10 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.