Il Consiglio di Stato precisa che il carattere precipuo della ristrutturazione edilizia (e che la connota in senso distintivo rispetto alle altre fattispecie di interventi edilizi sull’esistente) è costituito dalla finalità, che è quello della “trasformazione” dell’organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente.
Tale “diversità” non risulta riscontrabile nella fattispecie esaminata dal giudice connotata da: modificazione delle tramezzature interne, spostamento di un servizio igienico, eliminazione di un precedente ambiente mediante demolizione di una preesistente tramezzatura, riscontrata minore altezza del servizio igienico rispetto all’altezza minima richiesta dal regolamento edilizio comunale; modifica del posizionamento di un lucernaio, mantenimento della consistenza dell’organismo sul quale si è intervenuto, che è rimasto una mansarda destinata ad uso abitativo.

La sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4267 del 14 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.