Il TAR Lombardia, Milano, precisa che sino all'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, effettuata dal difensore in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce una forma ordinaria di notificazione, dovendosi ritenere tale soltanto quella che è riferibile agli atti processuali di parte in formato analogico: essa, in mancanza di una specifica disciplina riferita al vigente processo amministrativo, è dunque nulla se non previamente e dettagliatamente autorizzata.
Il TAR Milano aderisce, poi, all’orientamento secondo il quale, sulla
scorta dell'art. 44, comma 3, c.p.a. e del principio della strumentalità delle
forme processuali, la costituzione delle parti intimate, effettuata nei termini
di legge e argomentata in rito e nel merito al fine di chiedere la reiezione
del ricorso, è idonea a sanare la nullità, per effetto del raggiungimento dello
scopo, e a instaurare validamente il rapporto processuale; inoltre, sempre secondo il TAR Milano, può farsi ricorso, caso per caso, all’applicazione dell’istituto
dell’errore scusabile, ex art. 37 c.p.a., e alla rimessione in termini in
presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto per
effettuare la notifica ordinaria.
La sentenza della Quarta Sezione del TAR Lombardia, Milano, n. 1950 del 24 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.