Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - in sede di
impugnazione di una decisione del Consiglio di Stato, secondo la quale integra
un abuso di processo la contestazione della giurisdizione in sede di appello da
parte del ricorrente che abbia optato per tale giurisdizione in primo grado - ha
enunciato il seguente principio di diritto: “L’attore
che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente
nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per
denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto”.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21260 del 20 ottobre 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di
Cassazione.