Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - in sede di impugnazione di una decisione del Consiglio di Stato, secondo la quale integra un abuso di processo la contestazione della giurisdizione in sede di appello da parte del ricorrente che abbia optato per tale giurisdizione in primo grado - ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto”.


La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21260 del 20 ottobre 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione.