Il TAR Liguria ribadisce che l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nel prevedere nell'attuale formulazione un preciso sbarramento temporale all'esercizio del potere di autotutela, laddove stabilisce che il potere di annullamento d’ufficio non può comunque essere esercitato oltre «diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici», assume sicuro rilievo per individuare il termine ragionevole entro il quale può essere legittimamente esercitato il potere di autotutela anche per i casi in cui detta disposizione non si applicabile ratione temporis.

La sentenza della Sezione Prima del TAR Liguria n. 970 del 3 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.