Il TAR Toscana afferma che una pronuncia di decadenza di un permesso di costruire, in particolare allorquando consegua ad una comunicazione di avvio dei lavori e si fondi sulla qualificazione difforme tra le parti di opere eseguite, deve necessariamente essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, senza che a ciò osti la natura vincolata del provvedimento di decadenza.

La sentenza del TAR Toscana, Terza Sezione n. 1537 del 25 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa