Secondo il TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 829 del 23 luglio 2016:

  • la norma di cui al comma 6-bis dell’art. 120 c.p.a. per l’impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis trova immediata applicazione, trattandosi di disposizione processuale e, in quanto tale, è immediatamente operante;
  • la circostanza che la gara sia stata antecedentemente indetta e si sia svolta sulla base della disciplina dettata dal (previgente) D.Lgs. n. 163/2006 non rileva ai fini della immediata applicabilità del regime processuale derivante dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a., il quale non può non trovare attuale operatività in presenza di controversia sottoposta al sindacato giurisdizionale sotto la vigenza delle neo-introdotte disposizioni modificative dell’originario testo dello stesso art. 120.

Secondo il TAR Toscana, Prima Sezione, n. 1415 del 3 ottobre 2016:

  • la questione dell’immediata applicabilità dell’art. 120, co. 2 bis, c.p.a. va riguardata alla luce di quanto stabilito dall’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
  • in senso negativo all’immediata applicabilità del nuovo rito definito come “processo anticipato e in prevenzione”, nonostante la natura processuale della norma, ostano argomentazioni di natura letterale e sistematica;
  • quanto alle prime, la mera lettura dell’art. 216 del Codice dei contratti pubblici che non contiene alcuna eccezione riferibile all’art. 204, induce a ritenere che non vi siano deroghe al criterio generale che stabilisce l’entrata in vigore del nuovo rito rendendolo applicabile solo alle “procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”;
  • quanto alle seconde, dall’art. 29, comma 1, discende l’impossibilità di dare immediata applicazione al nuovo rito in prevenzione, atteso che detta disposizione stabilisce che “al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, [sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente], nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ...”, ed è da tale pubblicazione che decorre il termine per l’impugnazione dei provvedimenti di esclusione e ammissione;
  • d’altro canto, in condivisione con la quasi totalità della dottrina, il nuovo e speciale sottosistema processuale, “qualificabile come anticipato, preliminare, immediato, autonomo, decadenziale, finalizzato comunque alla rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara” è certamente legato al riassetto complessivo del sistema della contrattualistica pubblica i cui profili sostanziali sono indefettibilmente legati a quelli processuali contestualmente introdotti.