La Camera dei Deputati, nella seduta del 6 ottobre 2016, ha approvato il disegno di legge (Atto Camera n. 4025) di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa; il provvedimento passa ora all'esame del Senato della Repubblica (Atto Senato n. 2550).

Tre le modifiche più salienti apportate dalla Camera dei Deputati al decreto legge n. 168 del 2016 e concernenti la giustizia amministrativa vi sono le seguenti:

  • il potere di attestazione di conformità da parte degli avvocati è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia; resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari;
  • sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione nel processo amministrativo telematico possono (e non più debbono) essere effettuati dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati e le comunicazioni di segreteria possono (e non più debbono) essere fatte alla pec del domiciliatario;
  • si è previsto (ora per legge) che in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo amministrativo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
  • alla commissione di monitoraggio del processo amministrativo telematico è prevista la presenza di soggetti scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel settore del diritto amministrativo;
  • si è stabilito che il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo dovrà essere versato secondo modalità che verranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentito il presidente del Consiglio di Stato;
  • viene previsto che le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, contenute nel libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane;
  • si stabilisce in via generale (e non più solo con riferimento ai giudizi in materia di appalti pubblici) che le parti devono redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti; il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.

Per la sintesi delle novità introdotte dal decreto legge n. 168 del 2016 in materia di giustizia amministrativa si veda il precedente post.