Il TAR Milano ricorda che:
<< in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto – esclusa la rilevanza dell’elemento soggettivo della condotta, colposa o meno, della Stazione appaltante, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza euro-unitaria (ex multis, Consiglio di Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 788) – si richiede la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la lesione patrimoniale subita e l’illegittima aggiudicazione della gara, oltre che la quantificazione del danno – correlato al lucro cessante che si identifica con l’interesse c.d. positivo, il quale ricomprende sia il mancato profitto, ovvero l’utile che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto, sia il danno c.d. curriculare, ovvero il pregiudizio subìto a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non potere l’impresa indicare tra le proprie referenze l’avvenuta esecuzione dell’appalto – e tale dimostrazione spetta all’impresa danneggiata, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento; quindi il concorrente che si assume danneggiato non può ricorrere a criteri forfettari o generici, ma deve dimostrare in modo rigoroso la sussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento, ivi compreso il profitto di cui avrebbe goduto ove fosse risultato aggiudicatario dell’appalto, ammettendosi la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 settembre 2022, n. 8327; V, 23 agosto 2019, n. 5803; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 1° luglio 2021, n. 1618; II, 23 marzo 2021, n. 762).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 247 del 30 gennaio 2023.