Il TAR Milano osserva che non può ritenersi legittimo procedere a una riformulazione della controdeduzione all’osservazione assumendo di volerla interpretare anche alla luce della richiesta formulata dal privato, essendo quest’ultima soltanto il presupposto della determinazione del Consiglio comunale, ma non entrando certo a far parte dell’atto di pianificazione che deve essere considerato autosufficiente e completo in sé. Ciò è confermato dalla circostanza che le osservazioni presentate in sede di adozione degli strumenti pianificatori, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; pertanto, seppure l’Amministrazione è tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano» (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 gennaio 2022, n. 165; 9 dicembre 2021, n. 2763; 6 agosto 2018, n. 1945; 20 giugno 2017, n. 1371; 30 marzo 2017, n. 761; altresì, T.A.R. Toscana, I, 6 settembre 2016, n. 1317). Per tale ragione, ciò che rileva in ordine alle scelte in ambito urbanistico è soltanto il contenuto del Piano approvato, dal quale necessariamente e in via esclusiva deve emergere l’assetto urbanistico conferito al territorio di riferimento, non potendo avere alcuna rilevanza il contenuto delle osservazioni presentate e le finalità, ontologicamente individualistiche, perseguite dai loro proponenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 luglio 2022, n. 1662).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2678 del 2 dicembre 2022.