Il TAR Brescia, con riferimento alla installazione di una stazione radio base in corrispondenza di luoghi sensibili, osserva;
<<(a) per quanto riguarda le distanze minime dai luoghi sensibili, l’art. 4 comma 8 della LR 11/2001, come conformato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 novembre 2003 n. 331, prevede il divieto di installazione di impianti di telecomunicazione esclusivamente “in corrispondenza” dei luoghi sensibili. La suddetta pronuncia ha inoltre stabilito che il potere di fissare soglie di protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici appartiene allo Stato, mentre la previsione di distanze minime, se introdotta dai Comuni nell’ambito della potestà urbanistica, è applicabile solo a condizione che sia possibile collocare gli impianti in una postazione alternativa;
(b) i contorni della competenza comunale sono stati precisati dall’art. 8 comma 6 della legge 36/2001, che, nella versione attuale, consente ai Comuni di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a luoghi sensibili individuati in modo specifico, ma vieta limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio. La medesima norma vieta inoltre di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato;
(c) in questo quadro, la previsione di ampie fasce di interdizione attorno ai luoghi sensibili costituisce una forma di divieto generalizzato. Qualora la motivazione di tali fasce si basi su un’autonoma valutazione dell’inquinamento elettromagnetico, condotta dai Comuni attraverso propri consulenti, si realizza anche una sovrapposizione rispetto alle competenze dell’ARPA. In realtà, se gli uffici comunali hanno dei dubbi sull’effetto aggregato delle antenne di una pluralità di operatori, l’interlocutore necessario è l’ARPA, a cui dovranno essere indirizzate eventuali richieste di approfondimento. Lo stesso vale per il calcolo dell’intensità dell’effetto ombrello dovuto alla ricaduta delle onde elettromagnetiche nelle immediate vicinanze dei siti di installazione degli impianti;
(d) tornando al significato da attribuire all’art. 4 comma 8 della LR 11/2001, occorre sottolineare che la nozione di corrispondenza non è equivalente a quella di vicinanza. La prima implica un diretto contatto con i luoghi sensibili, o con le opere di delimitazione degli stessi. La seconda è più generica, e può variare dalla prossimità (coincidente nella sostanza con la nozione di corrispondenza) fino a qualsiasi distanza soggettivamente percepita come non sufficientemente ampia rispetto agli impianti. Occorre poi sottolineare che quando l’amministrazione cerca di codificare la vicinanza attraverso indicazioni metriche precise si espone al rischio di lasciare prive di copertura intere porzioni del territorio comunale, introducendo di fatto una serie di divieti generalizzati. Per questa ragione il potere comunale di stabilire delle distanze minime dai luoghi sensibili, ammissibile ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 in connessione con il perseguimento di obiettivi urbanistici, è esercitabile solo qualora sia garantita agli operatori un’alternativa equivalente sotto il profilo tecnico, e praticabile a prezzi di mercato;>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1381 del 28 dicembre 2022.