Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 enuclea gli interventi che costituiscono la c.d. "attività edilizia libera" e tra di essi, alla lettera e-quinquies (introdotta dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222), "gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici", ricorda che:
<<4.4. Per qualificare correttamente le opere realizzate dalla ricorrente, è necessario richiamare il concetto di pertinenza rilevante a fini urbanistici. Secondo giurisprudenza pacifica, l’accezione civilistica di pertinenza è più ampia di quella applicata nella materia urbanistico-edilizia. In particolare, si è affermato che: "i) "la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce"; ii) «a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto "carico urbanistico" proprio in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale"» (così Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3318; cfr., per una fattispecie analoga alla presente, Tar Lazio, Roma, Sez. II, 19 novembre 2021, n. 11976).>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 105 del 9 gennaio 2023.