Il TAR Milano precisa che la qualificazione degli interventi edilizi, anche ai fini dell’applicazione di una norma agevolativa nella fissazione del contributo di costruzione o della monetizzazione, non può che avvenire avendo riguardo alla totalità di un intervento, impedendo così suddivisioni meramente artificiose e mosse da una finalità sostanzialmente elusiva (si vedano, per l’affermazione della necessaria valutazione unitaria di qualsivoglia intervento costruttivo, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5879/2022; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4919/2021; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5140/2022 e anche TAR Milano, Sez. II, n. 572/2022). Tale principio viene in considerazione in caso di abusi edilizi, ma si può estendere senza dubbio alle fattispecie per le quali il legislatore prevede una disciplina di riduzione o addirittura di esenzione dal pagamento dei contributi dovuti al Comune per il compimento dell’attività costruttiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2742 del 13 dicembre 2022.