Il TAR Milano precisa che la verifica in ordine alla idoneità e all’affidabilità del soggetto a svolgere l’attività di stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi non può avvenire attraverso una valutazione atomistica e parcellizzata delle singole condotte tenute dallo stesso, poiché solo per mezzo di una analisi di carattere globale e complessivo è possibile stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per rilasciare l’autorizzazione.
Osserva il TAR che:
<<difatti la Raccomandazione della Commissione Europea del 29 novembre 2000 (pubblicata nella G.U.C.E, serie L n. 314/29 del 14 dicembre 2000) ha individuato quale presupposto fondamentale per il rilascio (e implicitamente pure per il rinnovo) dell’autorizzazione (anche) l’accertamento del possesso in capo al richiedente di “una solida posizione economica, desunta dalle scritture contabili e commerciali e da ogni altra utile documentazione”. Tale verifica ha la finalità di evitare l’ingresso (o far permanere) nel settore dello stoccaggio dei prodotti energetici – avente rilevanza in ambito europeo (cfr. la Direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise) – di soggetti che non garantiscano il rispetto delle regole e siano potenzialmente in grado di porre in essere attività fraudolente o di natura criminale (cfr. art. 7 della Raccomandazione); lo svolgimento dell’attività di controllo pertanto deve avvenire anche attraverso un’analisi di carattere indiziario, non potendosi fondare solo su elementi prestabiliti e tipizzati, pena la sua inefficacia e facile elusione, con la conseguenza che all’Amministrazione procedente deve essere necessariamente riconosciuto un certo margine di discrezionalità nel valutare l’insieme degli elementi relativi a un determinato soggetto che intende operare nel settore dello stoccaggio dei prodotti energetici>>
TAR Lombardia, Milano, IV, n. 2835 del 21 dicembre 2022