Secondo il TAR Milano, la violazione del comma 3 dell’art. 12-bis del decreto legge n. 68 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2022 – a mente del quale “le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR” – non determina l’illegittimità della procedura ma si pone alla stregua di una irregolarità, non invalidante l’attività amministrativa posta in essere. Difatti, con riguardo ai provvedimenti amministrativi deve distinguersi tra la fase di esistenza e di legittimità, che dipende dalla sussistenza degli elementi essenziali soggettivi e oggettivi e dei relativi requisiti di validità, e la fase integrativa dell’efficacia (pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni; controlli ove previsti, ecc.), che non attiene né alla perfezione dell’atto, e neppure alla sua validità, ma che incide esclusivamente sulla sua efficacia o su aspetti estrinseci al provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, IV, 17 maggio 2012, n. 2849); ne deriva che la mancata segnalazione in ordine alla riferibilità del giudizio a interventi finanziati con risorse stanziate nel P.N.R.R. non determina alcuna illegittimità della predetta procedura, potendo tale evenienza al limite rappresentare una mera irregolarità sotto il profilo processuale, certamente non invalidante l’attività amministrativa posta in essere (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 31 dicembre 2020, n. 69) e regolarizzabile con l’applicazione del comma 4 del citato art. 12-bis.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 212 del 23 gennaio 2023.