Il TAR Brescia precisa che non si deve confondere il produttore di rifiuti con il produttore di terre e rocce da scavo, ovvero di un sottoprodotto che rifiuto non è (cfr. art. 2 del d.P.R. 120/2017 cit.); se, poi, il materiale scavato contiene rifiuti (nella fattispecie amianto), oltre a terre e rocce, ed è perciò complessivamente rifiuto, il soggetto non è più realizzatore di un sottoprodotto, ma non diviene per questo transitivamente produttore di rifiuti: è soltanto il soggetto che li ha portati alla luce, perché l’amianto celato nel terreno non si trasforma in un rifiuto solo quando diventa visibile.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 70 del 24 gennaio 2023.