Il Tar Milano precisa che l’acquisizione gratuita del bene, con conseguente perdita del diritto di proprietà, non può operare ai danni del proprietario incolpevole, come messo in evidenza dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 345/1991 e come in seguito pacificamente confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 746/2019 ed anche le sentenze di questa Sezione n. 1628/2014 e n. 493/2014 con la giurisprudenza in esse richiamata).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2856 del 22 dicembre 2022.