Il TAR Milano precisa che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, la misurazione dei livelli di rumore residuo deve essere effettuata con modalità omogenee rispetto alla misurazione del rumore ambientale (Consiglio di Stato, Sezione II, 28 dicembre 2021, n. 8649). La sostanziale uniformità delle modalità di misurazione si riferisce anche all’elemento temporale, il quale, insieme all’elemento spaziale, è stato espressamente considerato dalla fonte secondaria per la misurazione del LA, come <<livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 8 del 2 gennaio 2023.