Il TAR Milano con riguardo alla riconducibilità delle alcune opere realizzate (mensa, deposito, laboratorio didattico) alla destinazione produttiva o a quella terziaria ai fini della corresponsione del contributo di costruzione, osserva:
<<4.2.1. L’art. 19, comma 1, t.u. edilizia prevede per gli impianti industriali un particolare regime agevolato per la corresponsione del contributo di costruzione.
Storicamente, la disciplina di favore per le attività produttive trova il suo antecedente in una disposizione della legge Bucalossi (L. 28 gennaio 1977, n. 10), che – nell’introdurre il principio secondo cui ogni attività comportante trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, subordinata al rilascio di un titolo edilizio, partecipa agli oneri da essa derivanti, mediante l'obbligo di corresponsione di un contributo che il successivo art. 3 indicava come costituito dalle due quote di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – escludeva poi, all’art. 10, dal pagamento della quota prevista per il costo di costruzione la "concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi”, che comportava la “corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi”.
Analoga disposizione è ora contenuta nel D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede all'art. 19, comma 1, che "Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva".
4.2.2. Trattasi quindi di una disciplina di favore di cui deve farsi interpretazione restrittiva, in quanto norma eccezionale.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sentenze 19 giugno 2012 n. 3561; 21 ottobre 1998, n. 1512; 5 settembre 1995, n. 1266; 13 luglio 1994, n. 752; Tar Piemonte, 22 aprile 2021, n. 430) che afferma che "il beneficio dell'esonero dalla corresponsione del contributo concessorio afferente ai costi di costruzione ed urbanizzazione, previsto per gli immobili nei quali si svolge attività industriale dall'art. 10, comma 1, della Legge n. 10/1977, concerne strettamente i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale e non già quegli edifici che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali, ovvero quelle opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica".
4.2.3. Le unità edilizie in esame – per le ragguardevoli dimensioni e la destinazione in sé estranea alla produzione di beni industriali – non sono suscettibili di essere utilizzate in via diretta per l'esercizio dell'attività produttiva e a suo esclusivo vantaggio: a seguito delle varianti essenziali, infatti, la mensa, oltre a divenire notevolmente più ampia, diviene esterna all’edificio in cui è inserito il corpo di fabbrica, potendo essere – anche viste le ragguardevoli dimensioni – non destinata esclusivamente alle esigenze del personale impiegato nell’attività produttiva; lo stesso vale per il laboratorio didattico, che non ha alcun collegamento diretto e immediato con la destinazione industriale.
Alla luce delle modifiche introdotte in sede di variante e dell’istruttoria del Comune – di cui si è dato più puntualmente conto in narrativa – le superfici in questione non possono essere ritenute asservire alla destinazione industriale, che si è quindi ridotta.>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 60 del 4 gennaio 2023.