Secondo il TAR Brescia, l’attività estrattiva non è un’attività economica liberamente esercitabile (cfr., C.d.S., Sez. V, n. 6383/2012, a mente della quale «l’attività estrattiva di cava, pur non essendo assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire, coinvolge interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica), incidendo sul governo del territorio sia per il suo rilevante impatto ambientale che per le esigenze economiche proprie dell’impresa esercente connesse allo sfruttamento delle sempre più scarse risorse naturali disponibili, con la conseguenza che, al pari dell’attività edilizia, non è mai completamente libera ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati»), ma è soggetta a limitazioni funzionali – tra l’altro - a preservare una risorsa non rinnovabile. Il potere di pianificazione in tutti gli ambiti in cui viene esercitato (si pensi, per fare un parallelo, alla pianificazione urbanistica) crea per definizione delle differenziazioni, che non sono di per sé illegittime, se corrispondono alla logica di fondo che sta alla base delle scelte fatte dal Pianificatore.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 72 del 25 gennaio 2023.