Il TAR Milano, dopo aver richiamato la giurisprudenza amministrativa che, nel ricondurre la responsabilità dell’Amministrazione nell’alveo della responsabilità aquiliana, ha precisato come l’elemento centrale nella fattispecie di responsabilità è l’ingiustizia del danno, che deve essere dimostrata in giudizio e che implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto solo se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere (in tal senso, Ad. Pl. n. 7/2021), rigetta una domanda risarcitoria proposta, in quanto qualora l’annullamento di un provvedimento amministrativo venga disposto per vizi formali non è riconoscibile il risarcimento del danno, atteso che in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n. 4279; sez. II, n. 2153/2021).
Aggiunge il TAR che la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento, il che avviene in particolare quando, in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, l’Amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 391 del 13 febbraio 2023.