Il TAR Milano esamina un ricorso contro una nota con cui un Comune lombardo dichiara l’inefficacia della comunicazione inviata ex art. 87 ter, del d.lgs. 259/03 relativa alla modifica di stazione radio base esistente in quanto la potenza complessiva dell’impianto al connettore di antenna risulta pari a 534,07 W, potenza che si porrebbe in contrasto con la DGR della Regione Lombardia n. VII/7351 dell’11.12.2001 dalla quale si evince che entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani non è possibile installare impianti con potenza al connettore di antenna superiore a 300 W.
Il punto in contestazione riguarda l’interpretazione della disposizione normativa regionale richiamata e in particolare se il limite di 300 Watt deve riferirsi alla potenza di ogni singola antenna, come sostenuto dalla ricorrente, ovvero alla sommatoria della potenza complessiva di tutte le antenne che compongono un impianto, come sostenuto dal Comune.
Il TAR ritiene condivisibile la tesi interpretativa avanzata dalla ricorrente che, ad avviso del TAR, trova diretto collegamento con il dato normativo applicabile alla fattispecie e segnatamente con l'art. 4, comma 7, della L.R. della Regione Lombardia n. 11/2001, ai sensi del quale: «7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica».
Precisa, quindi, il TAR:
<<In accordo con i limiti che si impongono al legislatore regionale in tema di installazione di impianti di telecomunicazione, e alla luce della competenza del legislatore statale ad assumere le scelte di principio che concernono la tutela della salute dalle relative emissioni, la norma appena citata si fa carico di esigenze prettamente urbanistiche, vale a dire attinenti al governo del territorio, in ciò seguita dalla DGR del 2001.
Da tale premessa si evince che un’interpretazione volta, invece, a imporre un limite di potenza commisurato non all’impatto urbanistico del singolo impianto, ma alla sommatoria delle emissioni di tutti gli impianti connessi, tradirebbe la ratio della norma, torcendola verso finalità di tutela della salute, alle quali, invece, già risponde l’intervento dell’ARPA. Del resto, dalla lettera delle norme già si evince che si fa riferimento ai connettori di antenna lasciando presumere una pluralità che non depone per la considerazione della potenza dell’impianto nel suo complesso>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 463 del 22 febbraio 2023.