Il TAR Bescia precisa che la VIA è un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile Ne consegue che, in linea generale, poiché l’oggetto della valutazione è il progetto di un’opera o di una sua modifica ancora da attuare, valutare ciò che è già stato realizzato ed edificato vanificherebbe gli obiettivi che il legislatore euro-unitario e nazionale si sono prefissati, ovverosia analizzare ex ante se la localizzazione e la realizzazione di una determinata opera, per come progettata, sia conciliabile con il determinato contesto geografico prescelto per la sua costruzione e, ove questo interrogativo sortisca una risposta favorevole, quale sia la soluzione progettuale che permetta di ottimizzare l’edificazione dell’opera con i preminenti valori presidiati mediante l’istituto in esame. Poiché, quindi, l’intera procedura ha come postulato la modificabilità del progetto, non avrebbe senso effettuare la valutazione dopo la realizzazione dell’opera.
A tale regola generale per cui la VIA deve precedere e non seguire la realizzazione dell’opera può derogarsi eccezionalmente, solo qualora l’esperimento postumo della procedura di valutazione consenta di ottenere “un effetto utile”. Il che presuppone due condizioni, ovverosia che si tratti di modifiche ancora da eseguire (con la conseguenza che la VIA sarà limitata solo a esse) e che si tratti di modifiche idonee a determinare una variazione negli impatti che l’attività svolta nell’impianto potrebbe avere sull’ambiente.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 141 del 17 febbraio 2023.