Il TAR Milano, con riferimento a un rigetto relativo alla collocazione di un impianto di telefonia mobile all’interno di un parco locale di interesse sovracomunale (PLIS), osserva:

<<La determinazione comunale impugnata si pone in contrasto con la normativa statale - di carattere speciale (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 29 settembre 2020, n. 47) - relativa all'installazione degli impianti di telefonia, anche nella parte riguardante la valutazione degli aspetti legati alla tutela ambientale, visto che le uniche restrizioni ammesse in tale ambito riguardano (i) il rispetto della disciplina posta a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, ossia l'esistenza di vincoli che impongano una valutazione approfondita dei profili di tutela ambientale, culturale o paesaggistica, oppure (ii) la necessità di garantire la tutela delle servitù militari (art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003). Risulta evidente che la normativa speciale di matrice statale tende a salvaguardare soltanto i "beni ambientali", ossia quei beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico o correlati alla tutela della salute (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7944), e non consente di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti, come ad esempio quelle afferenti ad una generica incompatibilità del progetto con il contesto ambientale, attraverso valutazioni apodittiche e prive di oggettiva giustificazione, destinate soltanto ad impedire, in maniera indebita, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni (cfr. Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2021, n. 206; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 maggio 2021, n. 1193).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 318 in data 8 febbraio 2023.