Il TAR Milano, dopo aver verificato che la memoria depositata dalla ricorrente eccede i limiti dimensionali di cui all’art. 3, comma 1°, lett. b), del D.P.C.S. 22.12.2016 n. 167, secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 8, senza che sia stata chiesta autorizzazione alla deroga, dispone che di questa memoria e del suo contenuto, per quanto precisato dall’art. 3 ter, u.c., delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, se ne tenga conto solo entro i suddetti limiti dimensionali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 384 del 13 febbraio 2023.