Il TAR Milano, preso atto che sebbene per mezzo delle osservazioni la ricorrente abbia segnalato la peculiare conformazione del proprio compendio immobiliare, il Comune in sede di controdeduzioni non ha evidenziato le puntuali ragioni che hanno determinato la scelta di mantenere la zona come bosco, limitandosi ad affermare “non luogo a procedere" in quanto la tavola di azzonamento del PGT può anche essere letta attraverso altro allegato del PGT sui vincoli esistenti, osserva che dalla motivazione non si deducono le ragioni del rigetto, né si comprende a quali vincoli si faccia rinvio.
Secondo il TAR:
<<Tale condotta si pone in contrasto con un condivisibile orientamento giurisprudenziale che, attribuendo un rilievo sostanziale e non meramente formale alla partecipazione procedimentale, sottolinea come le osservazioni e in generale tutti gli apporti partecipativi presentati dai privati nei confronti di un piano urbanistico in itinere sono finalizzati a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l'Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa. Ne deriva che il rigetto delle osservazioni, benché connotato da rilevante e ampia discrezionalità e pur non richiedendo particolari formalità, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell'adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 aprile 2021, n. 925; 3 luglio 2020, n. 1279; 29 giugno 2020, n. 1237; anche T.A.R. Sicilia, Catania, I, 27 maggio 2011, n. 1332; T.A.R. Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50; 17 dicembre 2010, n. 27621). Nel caso in esame tale valutazione dell’osservazione presentata, nonché della documentazione relativa allo stato di fatto dell’area, è stata omessa.>>.
In accoglimento del ricorso, la delibera impugnata è stata annullata nella parte in cui respinge l’osservazione presentata dalla ricorrente.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 317 in data 8 febbraio 2023.