Il TAR Milano, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l.r. n. 12/2005 “Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa Provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”, osserva che:
<<2.2. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, “la valutazione di compatibilità del PGT rispetto al PTCP non può essere intesa come limitata ad un mero riscontro della conformità estrinseca del piano comunale alle previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente del piano provinciale.
Inteso in tal modo, infatti non soltanto il rapporto di collaborazione istituzionale fra i due enti verrebbe del tutto svilito, ma neppure si comprenderebbe il senso della previsione contenuta nel comma di apertura dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2005. Detta prescrizione, infatti, pone in luce la portata teleologicamente orientata della valutazione che fa capo alla Provincia, nel senso di valorizzare l'accertamento dell'idoneità dell'atto comunale al raggiungimento degli obiettivi del piano di coordinamento” (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza n. 1440 del 25.5.2012).>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 229 del 25 gennaio 2023.