Il TAR Milano, con riferimento a un’ordinanza contingibile e urgente con la quale è stato ordinato alla parte ricorrente di adottare entro 48 ore misure per impedire l’accesso ai luoghi e di eseguire entro 15 giorni varie misure per la messa in sicurezza dei luoghi medesimi, osserva che l’atto impugnato non si limita ad imporre misure provvisorie di messa in sicurezza, al fine di fronteggiare il presunto, imminente pericolo, ma, accanto a queste ultime e in via alternativa alla demolizione, prescrive l’impiego di misure di messa in sicurezza definitive, ossia tali da valicare i limiti temporali propri dell’ordinanza contingibile. In tal modo, l’atto impugnato smentisce la propria natura contingibile, divenendo uno strumento che produce effetti duraturi e stabili sulla altrui proprietà privata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 264 in data 1 febbraio 2023