Secondo il TAR Milano:
<<- in definitiva, l’art. 181, comma 4 bis, del d.l. 19/05/2020 n. 34, disponendo un rinnovo automatico delle concessioni di parcheggio sino al 31.12.2023, si pone in insanabile contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/136 - come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 14 luglio 2016, causa C-458/14 e C-67/15 - e tale contrasto deve essere risolto mediante la disapplicazione della norma nazionale, in coerenza con il noto principio di primazia del diritto eurounitario, di cui va assicurato l’effetto utile e quindi, nel caso concreto, l’attivazione di una procedura di selezione tra i candidati potenziali (cfr. Corte Costituzionale, n. 389 del 1989;Consiglio di Stato sez. V 6 aprile 1991, n. 452).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1235 del 30 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.