Il TAR Brescia osserva:

<<7.1) Preliminarmente si osserva che l’oggetto del provvedimento impugnato attiene alla distanza dell’edificio “dal confine” e non alla distanza “tra edifici” frontistanti.
La differenza tra i due parametri urbanistici è chiara.
In primo luogo a materia della distanza delle costruzioni “dal confine” è pacificamente rimessa alle scelte della pianificazione comunale e non alla normativa primaria (Cass. Civ. sez. II, 22/03/2022, n. 9264), mentre quella sulla distanza minima tra edifici è disciplinata sia dall’art. 873 del Cod. Civ. che - in via integrativa - dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
In secondo luogo i due parametri urbanistici sono diversi ed autonomi anche sotto il profilo applicativo.
L’art. 873 del Cod. Civ. richiede la distanza minima tra gli edifici di 3 metri che, tuttavia, può essere rispettata anche se un manufatto è posto sul confine e l’altro è arretrato di tre metri.
Al contrario la distanza minima dal confine impone a tutti i proprietari di edificare necessariamente mantenendo il distacco dal confine prescritto dalla pianificazione locale, non operando in tal caso il principio civilistico della “prevenzione”, con la conseguenza che anche chi costruisce per primo deve comunque rispettare la distanza minima dal confine.
Infine i due parametri si differenziano anche sotto il profilo della ratio e della finalità giacché la prima garantisce l’ordinato assetto urbanistico, mentre la seconda assolve alla funzione igienico-sanitaria di evitare la realizzazione di intercapedini insalubri.
7.2) Così inquadrata la questione si rileva l’infondatezza del motivo che pretende di far discendere l’illegittimità della norma tecnica sulle distanze degli edifici dal confine utilizzando alcune prescrizioni di dettaglio previste per la normativa sulle distanze tra edifici.
Tale operazione è errata in quanto la normativa sulla distanza tra costruzioni non è estensibile analogicamente a quella sulla distanza dal confine poiché, come si è precisato, le due discipline hanno una ratio e una finalità diverse.
Anche la giurisprudenza ha precisato che “Le due prescrizioni hanno anche una ratio diversa in quanto la previsione di una distanza tra fabbricati e quella del distacco dal confine assolvono a funzioni diverse, rivestono valenza autonoma e producono effetti tra loro distinti, talché il rispetto della prima non vale ad autorizzare la violazione o la disapplicazione della seconda” (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003 n. 6506).>>

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 465 del 10 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.