Il TAR Milano ricorda che i chiarimenti non possono in alcun modo modificare una chiara previsione della lex specialis della gara, come sostenuto da giurisprudenza consolidata e pienamente condivisa dal Collegio: «I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d'appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara; i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost.» (Consiglio di Stato, III, 7 gennaio 2022 n. 64).
Aggiunge il TAR che nessuna deroga potrebbero apportare i chiarimenti alla lex specialis nemmeno ove (per ipotesi) l’Amministrazione ritenesse di avere errato nella configurazione del bando: «Nel disciplinare di gara l'errore materiale non è emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto l'errore materiale o l'omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante, adottata con le medesime forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento» (Consiglio di Stato, III, 7 gennaio 2022 n. 64).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 967 del 2 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.