Il TAR Milano condivide l’orientamento giurisprudenziale per cui quando ci si trova di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte della pubblica Amministrazione, con la conseguenza che se essa elimina il vizio motivazionale, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato solo se l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato, altrimenti viene in questione non la violazione/elusione del giudicato, bensì un’eventuale nuova autonoma illegittimità deducibile attraverso l’ordinario giudizio di cognizione (cfr. TAR Lombardia, III sez. 11 novembre 2021, n. 2511; Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2021 n. 6422).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1186 del 23 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.