Il TAR Milano, dopo aver richiamato la giurisprudenza che riconosce da tempo l’esistenza del divieto di utilizzare il potere di pianificazione con finalità espulsive, considerato che gli strumenti urbanistici sono essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e di sviluppo del territorio, non potendo di regola incidere sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro originaria legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni, e possono essere oggetti di interventi necessari per integrarne, mantenerne o ripristinarne la funzionalità (TAR Lombardia, Brescia, I, 15.03.2017, n. 374; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.06.2020 n. 1234; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 12.04.2021 n. 924), osserva:
<<Da ciò consegue, con riferimento al primo motivo, che il cambio di titolarità di un’attività produttiva, costituendo una mera modifica dell’attività esistente, non può essere equiparata ad una nuova attività e quindi non può formare oggetto di un divieto urbanistico di prosecuzione dell’uso delle strutture produttive che sia conforme a quello già assentito.
Diverso è invece il caso delle nuove attività che, pur condividendo la classificazione di industrie insalubri di prima classe, abbiano oggetto e caratteristiche produttive diverse e non si fondino sulla voltura dei titoli esistenti>>;
aggiunge inoltre che
<<Ne consegue che debbono ritenersi ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio che abbiano finalità conservativa.
Ai sensi del DPR 380/01 vigente alla data dell’approvazione del PGT tra gli interventi conservativi rientrano non solo quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, in quanto interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente con finalità conservativa dell’immobile o della volumetria esistente.
In merito occorre rammentare che l’art. 3 bis del DPR 380/01 nel permettere allo strumento urbanistico di individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione, stabilisce che nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
Qualsiasi interpretazione più restrittiva, infatti, finirebbe per limitare l’esercizio delle attività economiche legittimamente ammesse nell’area, con conseguente violazione della libertà di iniziativa economica privata.>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1076 del 11 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.