Il TAR Brescia, a fronte di una legge di gara che prevedeva la possibilità per le ASST facenti parte di un raggruppamento/unione d’acquisto di chiedere all’aggiudicatario di ciascun lotto l’estensione del contratto, alle condizioni tecnico-organizzative ed economiche definite dalla procedura stessa, osserva che:
<<Ancorché non espressamente previsto né nella disciplina nazionale, né in quella eurounitaria, l’istituto della clausola di adesione è ritenuto dalla pacifica giurisprudenza legittimo, sia pure a ben determinate condizioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 545/2021; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 982/2018).
Si tratta di una conclusione che la Sezione condivide appieno, per i motivi ampiamente esposti nella sentenza n. 224/2022, a cui per ragioni di sintesi si rinvia. Qui è sufficiente rammentare che la clausola di adesione soddisfa un’esigenza, meritevole di tutela, di aggregazione e razionalizzazione delle gare pubbliche in vista dei risparmi di spesa che tale modalità di aggiudicazione dei contratti consente di ottenere.
Nell’opera di bilanciamento dei principi proconcorrenziali che permeano il diritto dell’Unione europea e dell’interesse interno a una efficiente allocazione delle risorse pubbliche, l’elaborazione pretoria è giunta a individuare le condizioni che devono accompagnare la clausola di adesione perché essa possa ritenersi legittima. Così è condivisa, anche dalla Sezione, la conclusione per la quale la clausola in questione (i) deve essere prevista a favore di Amministrazioni aggiudicatrici predeterminate, (ii) deve essere prevista per quantità predeterminate, (iii) deve avere a oggetto prestazioni sostanzialmente omogenee.
7.2.3. Ove ricorrano, congiuntamente, le suvviste condizioni non è affatto necessario, ai fini della legittimità della clausola, che questa sia riconducibile a un accordo-quadro e, segnatamente, a un accordo-quadro con pluralità di operatori economici, così come infondatamente sostiene la ricorrente nel primo motivo di impugnazione.
Va osservato che l’istituto dell’accordo-quadro nel diritto eurounitario (articolo 33 Direttiva n. 2014/24/UE) e in quello interno (articolo 54 D.Lgs. n. 50/2016) si presenta polimorfo, nel senso che può essere sottoscritto da una o più amministrazioni aggiudicatrici e da uno o più operatori economici, e in determinati casi può, ancorché non sia necessario, prevedere l’apertura, in tutto o in parte, di una seconda fase del confronto competitivo.
Ora, benché in concreto possa accadere che una clausola di adesione sia ascrivibile al paradigma dell’accordo-quadro, in astratto clausola di adesione e accordo-quadro restano fattispecie affini ma distinte. La clausola di adesione è accessoria a un contratto già produttivo di effetti e come tale essenzialmente già completo; il contratto-quadro non obbliga immediatamente a rendere la prestazione, nemmeno nei confronti dell’Amministrazione capofila che lo ha sottoscritto, ma necessita di un nuovo contratto a valle per essere eseguito>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 279 del 25 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.