Il TAR Milano osserva:
<<2.3. Va anzitutto osservato che le controversie concernenti la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di un titolo edilizio (o i procedimenti assimilati) sono assoggettate al regime della c.d. “doppia tutela”, per cui il soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita (con giurisdizione del giudice ordinario) e, dall’altro, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, IV, 14 gennaio 2016, n. 81; 3 agosto 2016, n. 3511; 31 marzo 2015, n. 1692; T.A.R. Lombardia, Milano II, 17 dicembre 2021, n. 2837; 26 luglio 2017, n. 1680; 5 dicembre 2016, n. 2301).
In particolare, il potere di controllo dell’amministrazione in sede di rilascio dei titoli edilizi (al pari di quello esercitato in sede inibitoria) deve essere collegato al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica; tra questi ultimi rientrano, ad esempio, il rispetto delle distanze dai confini di proprietà o del distacco dagli edifici oppure i casi conclamati di inesistenza di un titolo giuridico che fondi la legittimazione attiva del richiedente il titolo edilizio (cfr. Consiglio di Stato, IV, 24 febbraio 2022, n. 1302; T.A.R. Lombardia, Milano, 14 aprile 2022, n. 854).
omissis
Invece, l’amministrazione, quando venga a conoscenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza del giudice ordinario), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 aprile 2018, n. 2397; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 117; id., 23 dicembre 2019, n. 2728).>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1129 del 16 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.