Il TAR Milano esamina la domanda di un Comune formulata in via riconvenzionale al risarcimento dei danni conseguenti alla rovina di un muro di cinta fronteggiante una via comunale e osserva:
<<5. Nel merito, il Collegio ritiene che la fattispecie debba essere inquadrata nella responsabilità da rovina di edificio ex art. 2053 cod. civ. e non nella responsabilità per danni provocati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., evocato dal Comune. Il discrimen tra le due ipotesi è dato dalla specialità del criterio d'imputazione dell'art. 2053 cod. civ., ove la responsabilità viene posta a carico del proprietario in base al criterio formale del titolo e non sulla base del mero rapporto di custodia e di uso della res.
Ad ogni modo, anche quella di cui all'art. 2053 cod. civ. è una responsabilità oggettiva e presunta, che può essere esclusa solamente dalla dimostrazione, da parte del danneggiante, che il danno è stato provocato da un fattore causale autonomo (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2020, n. 9694; Id., 21 gennaio 2010, n. 1002).
Per l'effetto, il Comune danneggiato deve provare unicamente il titolo d'imputazione (la proprietà), l'evento dannoso (la rovina) e il danno, spettando viceversa ai danneggianti resistenti l'onere della prova del fattore eziologico escludente...>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1036 del 6 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri